Superbonus 110%, coibentazione e cappotto termico

Superbonus 110%, coibentazione e cappotto termico

15 Ottobre 2021 0 Di Francesco Toldo

La coibentazione dell’involucro

Torniamo a parlare dell’argomento chiave del costruire e ristrutturare a “impatto 0”.
L
’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 685/2021, ha precisato che la rimozione e sostituzione di elementi decorativi in facciata per realizzare la coibentazione dell’involucro ha accesso al Superbonus se è certificata da un tecnico.

Edifici energeticamente più efficienti

La coibentazione delle superfici verticali, orizzontali e inclinate è uno dei requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali. È chiaro quindi che gli elementi decorativi in facciata sono ammessi al superbonus se concorrono all’isolamento dell’involucro.

Il caso è posto da un condominio che deve eseguire i lavori di coibentazione del tetto e della facciata sulla quale sono presenti elementi architettonici peculiari, ma senza alcun valore storico o culturale.
Non essendo l’edificio sottoposto a vincoli, i proprietari intendono realizzare il cappotto termico esterno. E’necessaria la rimozione e la sostituzione di questi elementi estetici, intervento che incide in modo significativo sul piano economico. Da qui la richiesta di usufruire delle detrazioni.

A tal proposito la circolare n. 30/E del 2020 chiarisce che “nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato (…). L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la Pagina 4 di 5 congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati“.

Superbonus 110% e cappotto termico

Vale la pena ricordare anche le tre condizioni di ammissibilità per poter portare in detrazione al 110% le spese per il cappotto termico:

  • l’immobile sia esistente e accatastato;
  • il cappotto copra almeno il 25% della superficie disperdente lorda;
  •  l’ambiente sia riscaldato.